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[1]II. - ACCORDO ITALO-SVIZZERO.

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Consiglio federale della Confederazione Svizzera desiderando di regolare alcuni punti che non sono contenuti nella nuova Convenzione internazionale concernente la ferrovia del San Gottardo e che riguardano specialmente l'Italia e la Svizzera, hanno risolto di concludere un accordo ad a tale scopo hanno nominato come Plenipotenziari:

[3]SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA:

[4]Sua Eccellenza il signor marchese Cusani Confalonieri, inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario del Regno d'Italia presso la Confederazione svizzera,

[5]IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

[6]Il signor Deucher, Presidente della Confederazione, e i signori Consiglieri federali Comtesse e Forrer, i quali dopo aver scambiato i lori pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concluso le seguenti stipulazioni:

[7]Art. 1.

[8]Resta inteso che i trasporti di cereali provenienti dall'Italia, depositati nei magazzini generali di Brunnen e di qui rispediti nel termine di un anno nella direzione di Svitto, continueranno a godere delle tasse dirette italo-svizzere applicate al traffico al di la' di Brunnen. Per conseguenza queste spedizioni di cereali godranno delle stesse facilitazioni di cui in forza degli art. 11 e 12 della detta Convenzione fruiscono le merci italo-svizzere in transito per la via del San Gottardo.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~accordo-art1 · fonte del testo