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Salvo i casi di forza maggiore, la Svizzera assicurera' 1' esercizio della ferrovia del San Gottardo contro qualsiasi interruzione. Tuttavia la Svizzera ha il diritto di prendere le misure necessarie per la conservazione della neutralita' e per la difesa del paese.
Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009
