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La Svizzera prendera' le misure necessarie affinche' i treni delle strade ferrate federali sieno organizzati in modo che coincidano quanto piu' sara' possibile, senza interruzione, con quelli delle ferrovie della Germania e dell'Italia.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art5 · fonte del testo