Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono esclusi dalle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 i casi in cui le strade ferrate federali sieno costrette, in seguito a concorrenza straniera, a ridurre eccezionalmente le loro tasse di transito.
[2]Tuttavia le misure di tal natura non dovranno portare pregiudizio al traffico attraverso il San Gottardo.
Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009
