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[1]Sono esclusi dalle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 i casi in cui le strade ferrate federali sieno costrette, in seguito a concorrenza straniera, a ridurre eccezionalmente le loro tasse di transito.

[2]Tuttavia le misure di tal natura non dovranno portare pregiudizio al traffico attraverso il San Gottardo.

Testo in vigore dal 31 marzo 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-03-19;197~art9 · fonte del testo