Art. 16
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[1]Sulle linee in esercizio all'atto dell'applicazione della presente legge il numero dei treni viaggiatori, rispettivamente portato dall'ultimo orario invernale e dall'ultimo orario estivo, non puo' essere diminuito.
[2]Per gli eventuali aumenti di treni viaggiatori giornalieri sulle linee in esercizio e per la istituzione di treni in servizio di nuove linee valgono le norme ora vigenti.
[3]Faranno eccezione le linee di accesso al Sempione, per le quali il numero dei treni viaggiatori potra', in seguito a parere favorevole del Comitato di amministrazione, eccedere i limiti stabiliti dalle norme predette.
[4]Il ministro dei lavori pubblici, per speciali circostanze locali, e per facilitare servizi suburbani, postali e simili, puo' per alcuni tratti di linea autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici in aggiunta ai treni ordinari.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 22 dicembre 2008
