Art. 22
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[1]Il Governo entro il 2° semestre 1905 fara' la revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal regio ispettorato delle strade ferrate.
[2]L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddetta non dovra' eccedere la somma annua di un milione di lire.
[3]I detti provvedimenti saranno approvati con decreto reale, il quale avra' effetto a datare dal 1° gennaio 1906 e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Testo in vigore dal 22 aprile 1905 al 3 agosto 1906
