Art. 22
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[1]Il Governo entro il 2° semestre 1905 fara' la revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal regio ispettorato delle strade ferrate. 1
[2]L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddetta non dovra' eccedere la somma annua di un milione di lire. 1
[3]I detti provvedimenti saranno approvati con decreto reale, il quale avra' effetto a datare dal 1° gennaio 1906 e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1906, n. 332
1con decorrenza dal 1 gennaio 1906
La L. 12 luglio 1906, n. 332 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 1905, n. 137, dovranno essere compiute entro il mese di luglio 1906 e approvate con effetto dal 1° gennaio 1906 mediante decreto Reale". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che "L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddette non dovra' eccedere la somma di 7 milioni di lire".
Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 22 dicembre 2008
