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[1]Il Governo entro il 2° semestre 1905 fara' la revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal regio ispettorato delle strade ferrate. 1

[2]L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddetta non dovra' eccedere la somma annua di un milione di lire. 1

[3]I detti provvedimenti saranno approvati con decreto reale, il quale avra' effetto a datare dal 1° gennaio 1906 e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1906, n. 332

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1906

La L. 12 luglio 1906, n. 332 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 1905, n. 137, dovranno essere compiute entro il mese di luglio 1906 e approvate con effetto dal 1° gennaio 1906 mediante decreto Reale". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che "L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddette non dovra' eccedere la somma di 7 milioni di lire".

Testo in vigore dal 3 agosto 1906 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 1906

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1905 al 3 agosto 1906.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 luglio 1906, n. 332

    La L. 12 luglio 1906, n. 332 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La revisione delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle organiche del personale proveniente dalle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e dal Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 1905, n. 137, dovranno essere compiute entro il mese di luglio 1906 e approvate con effetto dal 1° gennaio 1906 mediante decreto Reale". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che "L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dalla unificazione suddette non dovra' eccedere la somma di 7 milioni di lire".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1905-04-22;137~art22 · fonte del testo