[1]Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per l'insegnante o che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

[2]Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura, per le mancanze ai doveri di ufficio che siano tali da diminuire la stima per l'insegnante o che costituiscano gravo insubordinazione e per tutte le altre piu' gravi mancanze che lodano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicheranno, secondo la gravita' dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei nn. 3, 4 e 5 dell'art. 20.

[3]17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726

17

Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".

Testo vigente dal 25 gennaio 1923

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1912 al 25 gennaio 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726

    Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;734~art21 · fonte del testo