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[1]Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per l'insegnante o che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.
[2]Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura, per le mancanze ai doveri di ufficio che siano tali da diminuire la stima per l'insegnante o che costituiscano gravo insubordinazione e per tutte le altre piu' gravi mancanze che lodano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicheranno, secondo la gravita' dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei nn. 3, 4 e 5 dell'art. 20.
Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 25 gennaio 1923
