Art. 225

[1](Art. 93, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 39 e 40, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]La tabella N, annessa al presente testo unico, stabilisce le tasse e sopratasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero. Le tasse di concorso per l'ammissione, di immatricolazione, di iscrizione e di diploma sono devolute all'Erario. Le tasse per gli studenti fuori corso, le sopratasse per esami di profitto e di diploma e le sopratasse di ripetizione di esami sono versate direttamente alla cassa dell'Istituto; le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute al bilancio dell'Istituto, le sopratasse di esame sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite dal regolamento. I diritti di segreteria sono determinati dall'annessa tabella I.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art225 · fonte su Normattiva