Art. 13
[1]Per intraprendere le nuove opere straordinarie che lo Stato credesse utile o necessario di far eseguire nei porti di seconda o terza classe, occorre il previo assenso dei Consigli provinciali e comunali, i quali rappresentino complessivamente almeno due terzi del loro contributo nelle spese necessarie.
[2]Mancando tale assenso le spese non potranno essere fatte obbligatorie se non da una legge speciale o da quella con la quale vengono autorizzate.
[3]I lavori occorrenti nei porti di seconda e terza classe, sia per nuove opere straordinarie, sia per opere di miglioramento e di manutenzione, sono fatti eseguire a cura esclusiva dello Stato.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva