Art. 15
[1](Art. 14 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).
[2]Il risarcimento stabilito dal presente testo unico non puo' cumularsi con alcun altro dovuto da chiunque per qualsiasi titolo in occasione dei medesimi fatti.
[3]Il danneggiato ha la scelta tra l'uno e l'altro risarcimento.
[4]Ove preferisca richiedere l'indennita' allo Stato, questo e' surrogato nel diritto del danneggiato verso qualunque debitore che per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma sia tenuto al risarcimento o indennita', ma devo restituire al danneggiato medesimo i premi di assicurazione o altri corrispettivi all'uopo sborsati durante il periodo della presente guerra. Ove preferisca invece il diverso risarcimento, nessun diritto di regresso spetta al debitore di questo contro lo Stato.
[5]Le disposizioni di questo articolo non riguardano le assicurazioni sulla vita.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva