Art. 21

[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]L'indennita' dovuta nei casi previsti dalla lettera b) dell'art. 12 e' vincolata al pagamento dei creditori aventi privilegio o ipoteca sui beni, poi quali l'indennita' viene corrisposta, secondo il loro grado. Le relative istanze debbono essere proposte non oltre il trentesimo giorno da quello in cui sia data pubblica notizia, nei modi che saranno stabiliti col decreto di cui all'art. 29, dell'accordo o del giudizio previsto dall'art. 25 e seguenti.

[3]Sulla indennita' stessa l'usufruttuario dei beni distrutti o deteriorati conserva il diritto di usufrutto.

[4]Ove sulla cosa distrutta o deteriorata esistano altri diritti reali, l'indennita' sara' ripartita tra il proprietario e il titolare dei diritti medesimi o per accordo o per giudizio della Commissione, di cui all'art. 26, fermo, rispetta all'enfiteuta, l'obbligo di corrispondere il canone nel caso di distruzione parziale del fondo, giusta l'art. 1560, capoverso del Codice civile, sempreche' il concedente voglia giovarsene, ed escluso il diritto dell'enfiteuta medesimo alla retrocessione del fondo autorizzata dall'ultima parte di detto articolo.

Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art21 · fonte su Normattiva