Art. 25
[1]Le domande per risarcimento dei danni di guerra sono presentate all'agente delle imposte dirette competente per territorio, il quale fattane rapidamente l'istruttoria, e uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, determina l'indennita' purche' questa, a suo giudizio, non superi le lire venticinque mila, e puo' entro tale limite concordarla col danneggiato. Nell'istruttoria e nelle trattative l'agente delle imposte dirette si fa coadiuvare, occorrendo, da uno o piu' membri della Commissione mandamentale per le imposte dirette.
[2]Quando l'ammontare della indennita' superi, a giudizio dell'agente delle imposte dirette, la cifra di lire venticinquemila egli trasmette la domanda all'intendente di finanza, il quale, uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, determina l'indennita' stessa e puo' concordarla col danneggiato.
[3]Quando l'indennita' concordata superi in valore le lire cinquecentomila, l'accordo e' soggetto, anziche' all'omologazione della Commissione, all'approvazione del ministro delle terre liberate.
[4]Gli accordi sono soggetti alla omologazione della Commissione di cui all'art. 26
[5]Ove l'accordo' non avvenga, il contraddittorio davanti la suddetta Commissione avra' luogo secondo la rispettiva competenza, in confronto dell'agente delle imposte dirette o dell'Intendente di finanza, i quali possono farsi rappresentare da un funzionario dello Stato.
[6]L'agente delle imposte dirette nel limite della competenza stabilito al primo comma, e l'Intendente di finanza, dopo la presentazione della domanda e quando non vi sia controversia intorno allo stato delle persone o al diritto di queste sulle cose danneggiate, possono concedere un'anticipazione a titolo di acconto, non oltre il limite del terzo della somma che essi ritengano dovuta e, in ogni caso, non oltre le L. 10 000.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 18 aprile 1920, n. 580, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le mansioni e la competenza attribuite agli agenti delle imposte dall'art. 25 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, giusta la modificazione portata con R. decreto 24 luglio 199, n. 1425, sono attribuite ai ricevitori del registro nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. Tuttavia, i Comuni nei quali l'agenzia delle imposte ha sede rimangono nella competenza dell'agente delle imposte".
Testo vigente dal 17 maggio 1920, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva