Art. 25

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[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]Gli intendenti di finanza ricevono le domande per risarcimento dei danni di guerra e direttamente, o a mezzo dei ricevitori del registro, possono, uditi, ovo occorra, competenti uffici tecnici dello Stato, concordare l'indennita' dovuta.

[3]L'accordo e' soggetto all'omologazione della Commissione di cui all'art. 26.

[4]Nel caso che l'accordo non avvenga, il contradittorio davanti la suddetta Commissione avra' luogo in confronto dell'intendente o di un funzionario dello Stato da esso delegato.

Testo vigente dal 2 aprile 1919 al 1 settembre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art25 · fonte su Normattiva