Art. 8
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[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]Il risarcimento per totale distruzione di immobili si determina nel modo seguente:
- a)si stabilisce il valore che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetusta', avrebbe avuto sedendo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea;
- b)la somma corrispondente a questo valore si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetusta', ma non oltre la meta' del valore predetto;
- c)la somma eventualmente cosi' ridotta si aumenta in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi nel momento della ricostruzione o surrogazione; questa misura sara' determinata secondo le norme che saranno decretate dal ministro dei lavori pubblici.
[3]In caso di parziale distruzione o di deterioramento, la settima calcolata secondo il comma a) e il comma b) di questo` articolo si riduce di una somma pari al valore che l'immobile avrebbe avuto, secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramento; indi la somma che ne risulta si aumenta secondo il comma c).
[4]((Nei casi sia di distruzione o di deterioramento, nei quali non si addivenga al reimpiego di tutta o di parte della indennita', l'aumento di cui alla lettera c) e' escluso o limitato alla sola somma soggetta a reimpiego, a seconda si tratti di distruzione totale o di distruzione parziale o deterioramento)).
[5]La somma da concedere non puo' superare lire cinquantamila, se si tratti di riparazione, e lire centomila, so si tratti di ricostruzione, quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificio, destinati ad usi o ad abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia.
Testo vigente dal 31 dicembre 1919 al 17 maggio 1920 · versione 4 su Normattiva