Art. 12Piombi ed altri contrassegni

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[1]I colli di merci estere, che vengano trasportati da una dogana all'altra, devono, salve le eccezioni indicate dagli art. 36 e 61, essere muniti di bollo a piombo o di altro contrassegno, che ne accerti la identita'.

[2]Sono soggetti ad un contrassegno speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, salve le eccezioni indicate nell'art. 34.

[3]Il Ministero delle finanze potra' permettere l'opposizione di particolari contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabotaggio.

[4]Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e modalita' delle lamine, dei piombi e degli altri contrassegni, e la tassa che per la apposizione di essi dovra' essere pagata dagli speditori della merce.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art12 · fonte su Normattiva