Art. 12Piombi ed altri contrassegni

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((Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e le modalita' dei bolli a piombo e di altri contrassegni da apporsi ai colli di merci e ai veicoli nelle varie operazioni doganali, come pure di stabilire la tassa che per l'apposizione dei contrassegni stessi dovra' essere pagata dagli speditori delle merci)).

Testo vigente dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art12 · fonte su Normattiva