Art. 104

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 6 agosto 1918. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti ne' assistenti; per esse si puo' pero' disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove e' impartito l'insegnamento obbligatorio piu' affine.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 6 agosto 1918 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art104 · fonte su Normattiva