Art. 104
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[1](Art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti ne' assistenti; per esse si puo' pero' disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove e' impartito l'insegnamento obbligatorio piu' affine.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 6 agosto 1918 · versione 0 su Normattiva