Art. 104
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[1](Art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 27 giugno 1918, n. 976, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa fino al compimento della revisione predetta, l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante il personale assistente delle cattedre di materie complementari".
Il Regio D.L. 8 luglio 1919, n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa, fino a compimento della revisione predetta, l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante il personale assistente alle cattedre di materie complementari".
Testo vigente dal 27 agosto 1919 al 19 ottobre 1920 · versione 25 su Normattiva