Art. 104

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1918 al 27 agosto 1919. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti ne' assistenti; per esse si puo' pero' disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove e' impartito l'insegnamento obbligatorio piu' affine. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

19

Il D.L. Luogotenenziale 27 giugno 1918, n. 976, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa fino al compimento della revisione predetta, l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante il personale assistente delle cattedre di materie complementari".

Testo vigente dal 6 agosto 1918 al 27 agosto 1919 · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art104 · fonte su Normattiva