Art. 104
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 1922 al 10 novembre 1923. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti ne' assistenti; per esse si puo' pero' disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove e' impartito l'insegnamento obbligatorio piu' affine.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 27 giugno 1918, n. 976, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa fino al compimento della revisione predetta, l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante il personale assistente delle cattedre di materie complementari".
Il Regio D.L. 8 luglio 1919, n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa, fino a compimento della revisione predetta, l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante il personale assistente alle cattedre di materie complementari".
Il Regio D.L. 1 settembre 1920, n. 1339, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, nel modificare l'art. 3 del Regio D.L. 8 luglio 1919, n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel R. decreto 8 luglio 1919, n. 1356 sono prorogate al 30 giugno 1921 salvo la disposizione di cui all'ultima parte del secondo periodo dell'art.1 del precitato decreto. Ove, pertanto, per qualsiasi ragione rimanga scoperto alcuno dei posti in soprannumero e straordinari, non potra' farsi luogo alla sostituzione del personale che sia venuto a mancare".
Il Regio D.L. 6 settembre 1921, n. 1588, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa fino al compimento della revisione predetta l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, a. 496, (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), riguardante il personale assistente alle cattedre di materie complementari".
Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361
34Il Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa sino al compimento della revisione suddetta l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909 n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 795) riguardante il personale assistente alle cattedre complementari".
Testo vigente dal 17 novembre 1922 al 10 novembre 1923 · versione 34 su Normattiva