Art. 104
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[1](Art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti ne' assistenti; per esse si puo' pero' disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove e' impartito l'insegnamento obbligatorio piu' affine.
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 27 giugno 1918, n. 976, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa fino al compimento della revisione predetta, l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante il personale assistente delle cattedre di materie complementari".
Il Regio D.L. 8 luglio 1919, n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa, fino a compimento della revisione predetta, l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante il personale assistente alle cattedre di materie complementari".
Il Regio D.L. 1 settembre 1920, n. 1339, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, nel modificare l'art. 3 del Regio D.L. 8 luglio 1919, n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel R. decreto 8 luglio 1919, n. 1356 sono prorogate al 30 giugno 1921 salvo la disposizione di cui all'ultima parte del secondo periodo dell'art.1 del precitato decreto. Ove, pertanto, per qualsiasi ragione rimanga scoperto alcuno dei posti in soprannumero e straordinari, non potra' farsi luogo alla sostituzione del personale che sia venuto a mancare".
Il Regio D.L. 6 settembre 1921, n. 1588, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa fino al compimento della revisione predetta l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909, a. 496, (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), riguardante il personale assistente alle cattedre di materie complementari".
Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361
34Il Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' sospesa sino al compimento della revisione suddetta l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909 n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 795) riguardante il personale assistente alle cattedre complementari".
Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2201
38Il Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2201, nel modificare l'art. 3 del Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1361, concernente la proroga del termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, e' prorogata fino al 30 settembre 1924, salvo per quanto concerne la facolta' di coprire i posti di personale in soprannumero che, per qualsiasi ragione, si siano resi o si rendano vacanti. Alla sostituzione di tale personale si potra' provvedere soltanto mediante conferimento di temporanei incarichi per la durata dell'anno scolastico 1923-24. Al personale incaricato come sopra sara' corrisposta una retribuzione mensile ragguagliata allo stipendio inerente al posto scoperto, ivi compreso l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080".
Testo vigente dal 10 novembre 1923 al 1 ottobre 1924 · versione 37 su Normattiva