Art. 123

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[1]Legge 27 giugno 1850, ert. 32; legge 20 giugno 1851, articolo 33 (testo unico, articolo 53).

[2]Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario o di padre o madre vedovi, venisse a morte per le cagioni indicate all'articolo 119, i genitori avranno diritto alla pensione stessa che e' assegnata alla vedova, sempre che il militare non abbia lasciato vedova o figli.

[3]Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi diritto al trattamento fissato dagli articoli 119, 120 e 121 pei figli orfani di militari.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 28 luglio 1904 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art123 · fonte su Normattiva