Art. 123
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[1]Legge 27 giugno 1850, ert. 32; legge 20 giugno 1851, articolo 33 (testo unico, articolo 53).
[2]((Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco o di un quinquagenario, o di padre o madre vedovi venisse a morte per le ragioni indicate all'art. 119, senza lasciare vedova o figli, i genitori avranno diritto alla pensione stessa che e' assegnata alla vedova. Se i genitori saranno tutti e due viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione, questa, in caso di decesso dell'uno, si consolida nel superstite.
[3]Se il militare morto per le ragioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi diritto al trattamento fissato dagli articoli 119, 120, 121 per i figli orfani di militari e in caso di decesso di alcuno di essi, la parte di questo e' riversibile ai superstiti o al superstite che si trovi nelle condizioni sopracitate)).
[4]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1904, n. 318
3La L. 3 luglio 1904, n. 318 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, sono estese agli agenti di custodia delle Carceri e al personale di sorveglianza e disciplina dei Riformatori governativi".
Testo vigente dal 15 maggio 1906 al 13 dicembre 1916 · versione 4 su Normattiva