Art. 123
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[1]Legge 27 giugno 1850, ert. 32; legge 20 giugno 1851, articolo 33 (testo unico, articolo 53).
[2]Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario o di padre o madre vedovi, venisse a morte per le cagioni indicate all'articolo 119, i genitori avranno diritto alla pensione stessa che e' assegnata alla vedova, sempre che il militare non abbia lasciato vedova o figli.
[3]Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi diritto al trattamento fissato dagli articoli 119, 120 e 121 pei figli orfani di militari.
[4]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1904, n. 318
3La L. 3 luglio 1904, n. 318 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, sono estese agli agenti di custodia delle Carceri e al personale di sorveglianza e disciplina dei Riformatori governativi".
Testo vigente dal 28 luglio 1904 al 15 maggio 1906 · versione 3 su Normattiva