Art. 123
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[1]Legge 27 giugno 1850, ert. 32; legge 20 giugno 1851, articolo 33 (testo unico, articolo 53).
[2]Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco o di un quinquagenario, o di padre o madre vedovi venisse a morte per le ragioni indicate all'art. 119, senza lasciare vedova o figli, i genitori avranno diritto alla pensione stessa che e' assegnata alla vedova. Se i genitori saranno tutti e due viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione, questa, in caso di decesso dell'uno, si consolida nel superstite.
[3]Se il militare morto per le ragioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi diritto al trattamento fissato dagli articoli 119, 120, 121 per i figli orfani di militari e in caso di decesso di alcuno di essi, la parte di questo e' riversibile ai superstiti o al superstite che si trovi nelle condizioni sopracitate.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1904, n. 318
3La L. 3 luglio 1904, n. 318 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, sono estese agli agenti di custodia delle Carceri e al personale di sorveglianza e disciplina dei Riformatori governativi".
Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598
18Il Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La pensione di cui all'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed alle successive modificazioni, e' concessa anche quando il militare morto a causa della guerra risulti il necessario e principale sostegno degli aventi diritto sotto l'osservanza delle altre condizioni prescritte". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le precedenti disposizioni avranno effetto dal 24 maggio 1915 tranne quella dell'art. 1, che sara' applicabile soltanto a favore di vedove passate a nuovo matrimonio non prima del decimoquinto giorno dalla pubblicazione del presente decreto e salvo le altre eccezioni espressamente stabilite".
Regio Decreto 21 novembre 1923, n. 2480
28Il Regio Decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il diritto a pensione privilegiata normale, dei genitori, fratelli e sorelle dei militari, di cui all'art. 123 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, e' limitato ai soli casi di morte avvenuta per causa di servizio dipendente dagli obblighi di leva o di servizio valido agli effetti dell'adempimento di tali obblighi".
Il Regio Decreto 21 novembre 1923, n. 2480 come modificato dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il diritto a pensione privilegiata normale dei genitori, fratelli e sorelle dei militari, di cui all'art. 123 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, e' limitato ai soli casi di morte avvenuta per causa di servizio dipendente dagli obblighi di leva, a norma dell'art. 3 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, o di servizio valido agli effetti dell'adempimento di tali obblighi".
Testo vigente dal 1 gennaio 1924 al 28 febbraio 1934 · versione 26 su Normattiva