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[1]Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Giappone

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Maesta' l'Imperatore del Giappone, ugualmente animati dal desiderio di rendere piu' strette le relazioni di amicizia e di buon accordo che fortunatamente esistono fra Loro e fra i loro sudditi, e convinti che, determinando in modo chiaro e positivo le norme che, nell'avvenire, dovranno applicarsi ai rapporti commerciali fra i Loro due Paesi, si contribuira' al conseguimento di questo risultato altamente desiderabile, hanno deciso di concludere a tal fine un Trattato di commercio e navigazione, e hanno nominato come Loro Plenipotenziari, cioe':

[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:

[4]Sua Eccellenza il Marchese Antonino Di San Giuliano, Ministro degli Affari Esteri, Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

[5]Sua Eccellenza Luigi Facta, Ministro delle Finanze, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

[6]Sua Eccellenza Francesco Tedesco, Ministro del Tesoro, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

[7]Sua Eccellenza il Vice Ammiraglio Pasquale Leonardi-Cattolica, Ministro della Marina, Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

[8]Sua Eccellenza Francesco Nitti, Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia;

[9]Il Signor Riccardo Bollati, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maesta', Segretario Generale nel Regio Ministero degli Affari Esteri, Cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

[10]Il signor Ernesto Koch, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maesta', commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;

[11]Il Signor Lodovico Luciolli, Direttore Generale delle Gabelle nel Regio Ministero delle Finanze, Commendatore degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

[12]Il Signor Carlo Bruno, Direttore Generale della Marina mercantile, Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;

[13]Il Signor Luigi Belloc, Ispettore Generale del Commercio nel Regio Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Commendatore degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona di Italia;

[14]e Sua Maesta' l'Imperatore del Giappone;

[15]Sua Eccellenza il Barone Gonsuke Hayashi, Jusammi, Suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Roma, decorato della 1ª classe dell'Ordine del Sole Levante,

[16]I quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

[17]Art. 1.

[18]I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno piena liberta', con le loro famiglie, di entrare e di soggiornare in tutta l'estensione dei territori dell'altra. A condizione che essi si uniformino alle leggi del paese, godranno i diritti qui appresso specificati:

[19]1° Per quanto riguarda i viaggi e la residenza, essi saranno trattati, sotto ogni rapporto, come i nazionali;

[20]2° Avranno, al pari dei nazionali, il diritto di dedicarsi al commercio o all'industria manifatturiera e di far traffico di ogni articolo di commercio lecito, sia di persona, sia per mezzo di rappresentanti, sia soli, sia in associazione con stranieri o nazionali;

[21]3° Per quanto concerne l'esercizio della loro industria, mestiere o professione, il compimento dei loro studi o delle loro ricerche scientifiche, essi saranno trattati, sotto ogni riguardo, come i sudditi o i cittadini della nazione piu' favorita;

[22]4° Potranno possedere o prendere in locazione e occupare le case, gli opifici, i magazzini, le botteghe e i locali che possono esser loro necessari e prendere in affitto terreni al fine di risiedervi o di utilizzarli per uno scopo lecito commerciale, industriale, manifatturiero o di altra sorta;

[23]5° Potranno, a condizione di reciprocita', acquistare liberamente e possedere ogni specie di proprieta' mobiliare o immobiliare, che la legge del paese permette o permettera' di acquistare o di possedere ai sudditi o ai cittadini di ogni altro paese estero.

[24]Essi potranno disporne per via di vendita, permuta, donazione, matrimonio, testamento o in ogni altro modo, alle medesime condizioni che sono o saranno stabilite nei riguardi degli stessi nazionali. Potranno anche esportare liberamente il prodotto delle vendite delle loro proprieta' e in generale tutto cio' che loro appartiene, senza poter essere obbligati, per la loro qualita' di stranieri, a pagare diritti diversi o piu' elevati di quelli ai quali sarebbero soggetti i nazionali nelle stesse circostanze;

[25]6° Godranno di protezione e sicurezza costanti e complete, per le loro persone e per i loro beni; avranno libero e facile accesso presso le Corti e i tribunali di giustizia per far valere e difendere i propri diritti, e saranno, inoltre, come gli stessi nazionali, liberi di scegliere avvocati, procuratori e altri legali e di avvalersene per farsi rappresentare dinanzi alle Corti e ai tribunali; saranno, inoltre, ammessi a far valere i loro reclami contro lo Stato e i suoi organi dinanzi ai tribunali o alle altre autorita' competenti, e, in generale, avranno gli stessi diritti e privilegi dei nazionali per tutto cio' che riguarda l'Amministrazione della giustizia;

[26]7° non saranno costretti a subire oneri o a pagare imposte, tasse o contribuzioni, di qualsiasi natura, diversi o piu' elevati di quelli che sono o potranno essere imposti ai nazionali o ai sudditi o cittadini della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art1 · fonte del testo