Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. 64 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: I contrassegni, bolli o sigilli applicati sui detti campioni dalle autorita' doganali di una delle Parti contraenti, al fine d'identificazione, saranno riconosciuti come sufficienti dalle autorita' dell'altra Parte. Se, tuttavia, i campioni non avessero, al loro arrivo, i contrassegni d'identificazione suindicati, o se tali contrassegni non sembrassero sufficenti all'amministrazione interessata, questa potra' applicare ai detti campioni un contrassegno supplementare, se cio' fosse ritenuto necessario.aggiunto: Trattato-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art11 · fonte del testo