Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. 95 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorita' locali o di corporazioni, che gravi, attualmente o per l'avvenire, sulla produzione, la fabbricazione o il consumo di qualsiasi articolo nei territori di una delle Alte Parti contraenti, potra' essere, per qualunque motivo, piu' elevato o piu' oneroso per gli articoli, prodotti naturali o fabbricati dei territori dell'altra, che per gli articoli similari d'origine indigena.
tolto: I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle Parti contraenti, importati nei territori dell'altra e destinati al magazzinaggio o al transito, non saranno sottoposti ad alcun diritto interno.aggiunto: Trattato-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art7 · fonte del testo