Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. 63 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Le societa' anonime o altre e le associazioni commerciali, industriali e finanziarie che sono o saranno costituite conformemente alle leggi di una delle Alte Parti contraenti e che hanno il loro domicilio nei territori di questa Parte, sono autorizzate, nei territori dell'altra, uniformandosi alle leggi di quest'ultima, a esercitare i loro diritti e ad adire i tribunali, sia come attrici, sia come convenute.aggiunto: Trattato-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art12 · fonte del testo