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I contrassegni, bolli o sigilli applicati sui detti campioni dalle autorita' doganali di una delle Parti contraenti, al fine d'identificazione, saranno riconosciuti come sufficienti dalle autorita' dell'altra Parte. Se, tuttavia, i campioni non avessero, al loro arrivo, i contrassegni d'identificazione suindicati, o se tali contrassegni non sembrassero sufficenti all'amministrazione interessata, questa potra' applicare ai detti campioni un contrassegno supplementare, se cio' fosse ritenuto necessario.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art11 · fonte del testo