Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. 100 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Nessun diritto di tonnellaggio, di transito, di canale, di porto, di pilotaggio, di faro, di quarantena o altro diritto od onere simile o analogo, di qualunque nome, percetto a nome o a profitto del Governo, di funzionari pubblici, di privati, di corporazioni o di istituzioni qualsiansi, sara' imposto nelle acque territoriali di uno dei due Paesi sulle navi dell'altro, senza che venga ugualmente imposto, alle stesse condizioni, sulle navi nazionali in generale o sulle navi della nazione piu' favorita. Questa uguaglianza di trattamento sara' applicata reciprocamente alle rispettive navi, da qualunque localita' arrivino e qualunque sia il luogo di destinazione.aggiunto: Trattato-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art15 · fonte del testo