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Nessun diritto di tonnellaggio, di transito, di canale, di porto, di pilotaggio, di faro, di quarantena o altro diritto od onere simile o analogo, di qualunque nome, percetto a nome o a profitto del Governo, di funzionari pubblici, di privati, di corporazioni o di istituzioni qualsiansi, sara' imposto nelle acque territoriali di uno dei due Paesi sulle navi dell'altro, senza che venga ugualmente imposto, alle stesse condizioni, sulle navi nazionali in generale o sulle navi della nazione piu' favorita. Questa uguaglianza di trattamento sara' applicata reciprocamente alle rispettive navi, da qualunque localita' arrivino e qualunque sia il luogo di destinazione.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art15 · fonte del testo