Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. 123 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le disposizioni del presenteTrattato non si applicano:
tolto: 1° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti, ne' ai prodotti della pesca nazionale, nonche' della pesca che, per quanto concerne l'importazione dei suoi prodotti, fosse assimilata alla pesca nazionale;
tolto: 2° alle concessioni di tariffa che ciascuna delle Parti contraenti abbia accordato o accordasse eccezionalmente a Stati limitrofi per facilitare il traffico di frontiera;
tolto: 3° agli incoraggiamenti accordati o che potessero essere accordati alla marina mercantile nazionale.
tolto: E' fatta eccezione alle disposizioni del primo alinea dell'art. 5 del presente Trattato, per quanto concerne i diritti d'importazione sui tessuti di seta (escluso l'«habutae» compreso nella tabella B annessa a questo Trattato), o misti di seta in una proporzione non inferiore a 12%.aggiunto: Trattato-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art20 · fonte del testo