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[1]Le disposizioni del presente Trattato non si applicano:
[2]1° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti, ne' ai prodotti della pesca nazionale, nonche' della pesca che, per quanto concerne l'importazione dei suoi prodotti, fosse assimilata alla pesca nazionale;
[3]2° alle concessioni di tariffa che ciascuna delle Parti contraenti abbia accordato o accordasse eccezionalmente a Stati limitrofi per facilitare il traffico di frontiera;
[4]3° agli incoraggiamenti accordati o che potessero essere accordati alla marina mercantile nazionale.
[5]E' fatta eccezione alle disposizioni del primo alinea dell'art. 5 del presente Trattato, per quanto concerne i diritti d'importazione sui tessuti di seta (escluso l'«habutae» compreso nella tabella B annessa a questo Trattato), o misti di seta in una proporzione non inferiore a 12%.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
