Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. 67 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Le abitazioni, i magazzini, gli opifici e le botteghe dei sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sui territori dell'altra, nonche' tutti i locali che ne dipendono, usati a fini leciti, saranno rispettati. Non sara' permesso di procedervi a visite domiciliari o perquisizioni, nonche' di esaminare o far l'ispezione dei libri, carte o conti, se non nelle condizioni e forme prescritte dalle leggi per gli stessi nazionali.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art3 · fonte del testo