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Le abitazioni, i magazzini, gli opifici e le botteghe dei sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sui territori dell'altra, nonche' tutti i locali che ne dipendono, usati a fini leciti, saranno rispettati. Non sara' permesso di procedervi a visite domiciliari o perquisizioni, nonche' di esaminare o far l'ispezione dei libri, carte o conti, se non nelle condizioni e forme prescritte dalle leggi per gli stessi nazionali.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
