Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025. 79 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Vi sara', fra i territori delle due Alti Parti contraenti, liberta' reciproca di commercio e di navigazione. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno, sullo stesso piede dei sudditi o cittadini della nazione piu' favorita, piena liberta' di recarsi con i propri bastimenti e i loro carichi nei luoghi, porti e fiumi dei territori dell'altra, che sono o potranno essere aperti al commercio estero; essi sono, tuttavia, tenuti a uniformarsi sempre alle leggi del paese in cui arrivano.aggiunto: Trattato-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;639~art4 · fonte del testo