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I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle parti contraenti, che passano in transito sui territori dell'altra, in conformita' delle leggi del paese saranno reciprocamente esenti da ogni diritto di transito, sia che passino direttamente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricati, depositati e ricaricati.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 maggio 2025
