Art. 17
[1](Art. 141, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]La navigazione nei fiumi, laghi e canali naturali e' libera.
[3]Sui canali artificiali e' regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva