Art. 47
[1](Art. 171, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]I fatti ed attentati criminosi di tagli o di rottura di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva