Art. 57
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[1](Art. 378, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Per le contravvenzioni alla presente legge che alterano lo stato delle cose, e' riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo aver riconosciuta le regolarita' delle denuncie, e sentito l'ufficio del genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
[3]Sentito poi Il trasgressore per mezzo dell'autorita' locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
[4]Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorche' lo giudichi necessario ed opportuno.
Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962 · versione 0 su Normattiva