Art. 62
[1](Art. 41, lett. a, legge 2 gennaio 1910, n. 9)
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a sopprimere, sostituire e modificare i regolamenti di cui al precedente articolo per la navigazione sui fiumi, laghi e canali.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva