Art. 66

[1](Art. 154, legge 20 marzo 1865, alleg. F).

[2]Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.

[3]Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art66 · fonte su Normattiva