Art. 66
[1](Art. 154, legge 20 marzo 1865, alleg. F).
[2]Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.
[3]Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva