Art. 71
[1](Art. 159, legge 20 marzo 1865, alleg. F).
[2]Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d'acqua, spettera' all'autorita' amministrativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio di concessionari.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva