Art. 79

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[1](Art. 37, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Durante il periodo di cinque anni, a decorrere dalla pubblicazione della legge 2 gennaio 1910, n. 9, lo Stato continuera' a provvedere ad esclusivo suo carico od a norma dell'art. 94 della legge 20 marzo 1865, allegato F), alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine allo esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, laghi e canali compresi nella terza o nella quarta classe, ma attualmente inscritti fra le opere idrauliche di prima o di seconda categoria in virtu' degli articoli 93, 94 lett. c) e 174 della legge 20 marzo 1865, allegato F).

[3]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 aprile 1915, n. 508

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La L. 8 aprile 1915, n. 508 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per un altro periodo di tre anni, in aggiunta a quello stabilito dall'art. 79 del suddetto testo unico lo Stato continuera' a provvedere, ad esclusivo suo carico o a norma dell'art. 5 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine all'esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi Canali e laghi compresi nella terza e quarta classe, ma gia' iscritti fra le opere idrauliche di prima e seconda categoria in virtu' degli articoli 33 e 34 lettera c) e 174 della legge 20 marzo 1865 (allegato F)".

Testo vigente dal 14 maggio 1915 al 18 aprile 1918 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art79 · fonte su Normattiva