Art. 79
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[1](Art. 37, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Durante il periodo di cinque anni, a decorrere dalla pubblicazione della legge 2 gennaio 1910, n. 9, lo Stato continuera' a provvedere ad esclusivo suo carico od a norma dell'art. 94 della legge 20 marzo 1865, allegato F), alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine allo esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, laghi e canali compresi nella terza o nella quarta classe, ma attualmente inscritti fra le opere idrauliche di prima o di seconda categoria in virtu' degli articoli 93, 94 lett. c) e 174 della legge 20 marzo 1865, allegato F).
Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 14 maggio 1915 · versione 0 su Normattiva