Art. 7
[1](Art. 6, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, e' approvato l'elenco delle Provincie e dei Comuni che ritraggono beneficio dall'opera nuova e fissata l'aliquota del rispettivo contributo.
[3]Contro tale decreto e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva