Art. 28 — Art. 56, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 98 — Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 34
(Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 34) - Art. 8, legge 7 luglio 1905, n. 350). La facolta' di scrivere su carta bollata da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'articolo 21 nella legge 4 giugno 1896, n. 183, e' estesa a tutti gli …
Art. 27 — Art. 55, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646
… vendita definitiva, dovra' pagare all'ente creditore, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'ente in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sara' astretto con tutti i mezzi consentiti…
Art. 22 — Art. 50, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646
Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarera', a sensi dell'art. 2043, n. 3, del Codice civile, e' minore del credito dell'ente che procede, o non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformita' dell'art. 2045 del detto…
Art. 669-quaterdecies — Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonche', in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalla leggi speciali. L'articolo 669-septies…
Art. 57
Le azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura civile. 34 37 55 Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa…
Art. 208
Per tutto cio' che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi Regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e…
urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art28 · fonte su Normattiva